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E' punibile con la sanzione dell'ammonimento lo psicologo che, su incarico del padre naturale, sottopone a osservazione psicologica una bambina di cinque anni senza il consenso della madre affidataria. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 3075/2010 che ha confermato la sanzione disciplinare rilevando che, prima della legge sull'affido condiviso, i genitori naturali avevano entrambi la potestà sui figli fino a quando continuavano a convivere. Una volta venuta meno questa caratteristica il genitore affidatario e convivente aveva l'esercizio esclusivo della potestà sul piccolo e, in caso di ascolto psicologico del figlio, doveva prestare il proprio consenso.
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titolo: Ascolto del minore: sentenza della Cassazione
autore/curatore: \
fonte: Guida al Diritto
data di pubblicazione: 26/03/2010
tags: codice deontologico, minori, consenso, informato
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